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  • 行政支持 / L’amministrazione di sostegno【中意翻译】

    阳光宅男 发表于:2012-12-23 赞一个(0) 收藏     分享到朋友圈     1 9385

    阳光宅男 加关注发私信

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    发表于:2012-12-23IP属地: 意大利 Bolzano Vicentino

    若某人受到病症影响或陷于某种会限制或丧失理解其个人行为结果以及有效表示出其个人意愿的能力,依照意大利条例,可诉诸于合适的手段以约束无能力者的行为能力,或多或少地给予法院受保护审判官指定群体更广泛的权力。

    手段包括:

    1)剥夺 权利,监护人在涉及无能力者(被禁止人)的合同完成中,代替其执行,由审判官特别规定的除外;

    2)取消资格,无能力者在没有审判官指定监护人的帮助下,不能完成普通行政合同以外的事务;

    3)行政支持,无能力者仅在审判官规定的合同完成过程中由支持行政官员代替或者陪伴其执行,保留其在其它事务中的个人能力。

    关于最后一项,手续需在行政机构和管理机构中,在受保护审判官前办理。

    该手续办理完全免费,合同和受保护审判官接见通知单的复印件下发费用除外。

    理解和表示意愿能力欠缺的意大利市民和外国人均可申请执行行政支持。

    在有受保护人和有时由公共部门认定有必要进行干涉对符合上述条件者进行保护者的地区,主管社会服务处可申请执行行政支持。

    其它可求助行政支持的对象有:第四级内亲属、配偶、第二级内姻亲(父亲配偶或者爷爷/外公配偶、内兄/内弟、女婿和媳妇),包括受益人的固定同居者。

    最后,受益人未成年但超过十七岁者,尽管被剥夺 权利或者能力欠缺,仍可以向有关机构申请有利于其的行政支持。

    该申请需通过在申请人所在地或者行政支持对象有住宅的地方主管受保护审判官秘书处注册办理。

    在求助申请中,应指出求助人、受益人的基本信息,受益人的家庭情况(住处和成员),尤其是申请行政支持的理由,援引可能需要的文件作为支持证明。

    接到求助申请后,受保护审判官依照政令确认接见日期,申请人和求助申请中所指定人员信息需属实有效(720条—民事程序法 1 章 713),并采纳受益人紧急求助项。

    受保护审判官向申请人、办事处询问信息,召见申请人时再加以证实并充分考虑申请人需要行政支持的情况。在收集到相关信息后,受保护审判官需在求援受理的六十天内,指定行政支持人(民事法 5 章 405 条)。

    关于行政官员的选择问题,受益人在申请中可以先加以描述或者在得到受保护审判官召见的时候指出其姓名。

    若描述缺失或者有其它原因,由受保护审判官提出行政支持官员选择。

    受保护审判官指明行政支持官员任期,该任期可为固定时间也可为非固定时间并且指出该官员以受益人的名义需要执行的合同,仅向受益人提供援助来完成的合同以及执行过程中需要受益人支付的限定费用。

    受益人无需向行政支持官员支付其它费用,遗嘱中的条例规定和在官员帮助下订立的条文对第四级内亲属、配偶或者指出的固定同居者有效(民事法 3章 411 条)。

    L’avvocato risponde

    A cura dell’avvocato Silvia Tirinnanzi

    [email protected]

    L’amministrazione di sostegno

    Quando una persona è affetta da un'infermità o versa comunque in una situazione tale da limitare o escludere la sua capacità di comprendere la portata e le conseguenze delle proprie azioni e di manifestare validamente la propria volontà, l'ordinamento italiano prevede che si possano applicare misure atte a limitare la capacità di agire della persona incapace, dando poteri più o meno estesi a figure nominate dal Giudice Tutelare del Tribunale.

    Le misure sono:

    1) l’interdizione, con cui il tutore sostituisce la persona incapace (interdetto) nel compimento degli atti che la concernono, salvo eccezioni specificamente previste dal Giudice

    2) l’inabilitazione in cui la persona incapace non può compiere, senza l’assistenza di un curatore nominato dal Giudice, gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione

    3) l’amministrazione di sostegno, in cui la persona menomata viene sostituita o affiancata dall’amministratore di sostegno solo nel compimento degli atti previsti dal Giudice, conservando la propria capacità di agire in tutti gli altri.

    Con riguardo a quest’ultima figura, la procedura si svolge davanti al giudice tutelare, sia nella dell’istituzione dell’amministrazione che in quella della sua gestione.

    La procedura è completamente gratuita, ad eccezione delle spese per il rilascio di copia di atti e di quelle di notifica dei provvedimenti di convocazione del giudice tutelare.

    L'applicazione dell'amministrazione di sostegno può essere richiesta per cittadini italiani o stranieri che siano in condizioni di minorata capacità di intendere e di volere.

    L’amministrazione di sostegno può essere richiesta dai servizi sociali competenti per il territorio dove risiede la persona da proteggere e dal pubblico ministero ogni qualvolta ravvisino la necessità di intervenire a tutelare persone che si trovino nelle condizioni summenzionate.

    Gli altri soggetti che possono presentare ricorso per l’amministrazione di sostegno sono i parenti entro il quarto grado, il coniuge, gli affini entro il secondo grado (il coniuge di un genitore o di un nonno, i cognati, i generi e le nuore), oltre ai conviventi stabili del beneficiario.

    Infine lo stesso interessato, anche se minore di età ma ultradiciassettenne, e anche se interdetto o inabilitato, può proporre ricorso per l’istituzione a suo favore di un'amministrazione di sostegno.

    La richiesta viene fatta mediante ricorso da depositare presso la cancelleria del Giudice Tutelare competente per il luogo in cui risiede o ha dimora abituale la persona per la quale si chiede l’amministrazione di sostegno.

    In tale ricorso debbono essere indicate le generalità del ricorrente, quelle del beneficiario, la situazione familiare di quest’ultimo (dove e con chi vive) e, soprattutto, le ragioni per cui si chiede l’amministrazione di sostegno, con allegazione di eventuali documenti a sostegno delle argomentazioni.

    Ricevuto il ricorso, il giudice tutelare fissa con decreto la data dell’udienza in cui devono comparire avanti a lui il ricorrente, la persona di cui si chiede l’amministrazione e le persone indicate nel ricorso le cui informazioni ritenga utili (artt. 720 bis – 713, comma 1, cod. proc. civ.) adottando eventualmente i provvedimenti che ritenga urgenti a beneficio della persona interessata.

    Il giudice tutelare procede all’assunzione delle informazioni dal ricorrente, e, anche di ufficio, a sentire le persone ed a disporre gli accertamenti che ritenga utili al fine di rendersi pienamente conto della situazione della persona di cui si è richiesta l’amministrazione di sostegno. All’esito della raccolta di queste informazioni il giudice tutelare, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, istituisce l’amministrazione di sostegno e provvede alla nomina dell’amministratore (art. 405, comma 5, cod. civ.).

    Quanto alla scelta dell’amministratore, lo stesso interessato può avere designato l’amministratore nel ricorso con cui ha chiesto per sé l’amministrazione o può averne indicato il nome quando è stato sentito dal giudice tutelare

    In mancanza di designazione, o disattendendola per gravi motivi, alla scelta dell’amministratore provvede il Giudice Tutelare.

    Il Giudice Tutelare indica la durata dell’incarico dell’amministratore, che può essere a tempo determinato o indeterminato e stabilisce quali atti l’amministratore può o deve compiere in nome e per conto del beneficiario, quali atti il beneficiario compie solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno ed i limiti di spese che l’amministratore può sostenere con l’utilizzo del denaro del beneficiario.

    Sono nulle le disposizioni patrimoniali del beneficiario dell’amministrazione a favore dell’amministratore, ma sono valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni fatte dall’amministrato a favore dell’amministratore che sia coniuge, parente entro il quarto grado o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto stabilmente convivente (art. 411, comma 3, cod. civ.).

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